Roma - E’ arrivato tra gli applausi, il sì definitivo dell’Aula della Camera al ddl anticorruzione, che così diventa legge.
Il testo è stato approvato a Montecitorio con 280 voti a favore, 53 contrari ed 11 astenuti. Contro hanno votato
M5S e Fi. La Lega si è astenuta.
Ecco i punti-chiave della legge
Più carcere per i principali reati contro la Pubblica
Amministrazione ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La
Camera ha approvato in via definitiva il ddl anticorruzione, legge che
reintroduce tra l’altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i
condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell’Anac.
Questi i punti-chiave della legge:
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Corruzione: Viene punita con una pena da sei a dieci
anni di reclusione la corruzione propria, commessa da pubblici
ufficiali, mentre va da 6 anni nel minimo e a 10 anni e 6 mesi nel
massimo quella per induzione. Per la corruzione in atti giudiziari si
`rischia´ da 6 a 12 anni.
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Corrotti via da contratti con Pa per 5 anni: Sale a 5 anni il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per chi è condannato per un reato di corruzione.
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416 bis - Pene più alte per mafiosi e boss: Chi fa parte di
un’associazione di stampo mafioso è punito con la reclusione da 10 a 15
anni (orala pena va dai 7 ai 12 anni). Pene più severe per i boss alla
guida del sodalizio mafioso: la pena va da 12 a 18 anni ( e non da 9 e
14). Se l’associazione è armata la pena della reclusione è aggravata: va
da 12 a 20 anni , mentre per i `capi´ in questi casi la pena va da 15 a
26 anni
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Patteggiamento `a condizione´ con reati di corruzione:
In caso di corruzione per l’esercizio della funzione, in atti
giudiziari, induzione indebita concussione e peculato il patteggiamento
sarà condizionato alla restituzione del prezzo o del profitto del reato.
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Più controllo all’Anac: Il pubblico ministero che procede
per corruzione, concussione, ma anche turbata libertà dell’asta pubblica
e traffico di influenze dovrà tenere informato il presidente
dell’Autorità Anticorruzione.
Torna il falso in bilancio:
L’articolo 2621 dei codice civile viene così riformato: gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione de
i documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla
legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppoal quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,
sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa
pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”
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