Il testo è stato approvato a Montecitorio con 280 voti a favore, 53 contrari ed 11 astenuti. Contro hanno votato M5S e Fi. La Lega si è astenuta.
Ecco i punti-chiave della legge
Più carcere per i principali reati contro la Pubblica Amministrazione ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La Camera ha approvato in via definitiva il ddl anticorruzione, legge che reintroduce tra l’altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell’Anac. Questi i punti-chiave della legge:
- Corruzione: Viene punita con una pena da sei a dieci anni di reclusione la corruzione propria, commessa da pubblici ufficiali, mentre va da 6 anni nel minimo e a 10 anni e 6 mesi nel massimo quella per induzione. Per la corruzione in atti giudiziari si `rischia´ da 6 a 12 anni.
- Corrotti via da contratti con Pa per 5 anni: Sale a 5 anni il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per chi è condannato per un reato di corruzione.
- 416 bis - Pene più alte per mafiosi e boss: Chi fa parte di un’associazione di stampo mafioso è punito con la reclusione da 10 a 15 anni (orala pena va dai 7 ai 12 anni). Pene più severe per i boss alla guida del sodalizio mafioso: la pena va da 12 a 18 anni ( e non da 9 e 14). Se l’associazione è armata la pena della reclusione è aggravata: va da 12 a 20 anni , mentre per i `capi´ in questi casi la pena va da 15 a 26 anni
- Patteggiamento `a condizione´ con reati di corruzione: In caso di corruzione per l’esercizio della funzione, in atti giudiziari, induzione indebita concussione e peculato il patteggiamento sarà condizionato alla restituzione del prezzo o del profitto del reato.
- Più controllo all’Anac: Il pubblico ministero che procede per corruzione, concussione, ma anche turbata libertà dell’asta pubblica e traffico di influenze dovrà tenere informato il presidente dell’Autorità Anticorruzione.
Torna il falso in bilancio:
L’articolo 2621 dei codice civile viene così riformato: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppoal quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”
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