L’Autorità vuole la
tariffazione mensile per telefoni fissi e Internet e a settembre
deciderà su Sky. Ma le compagnie sperano nel Tar. Se il tribunale desse
ragione all’organismo di controllo scatteranno sanzioni e risarcimenti
di ALESSANDRO LONGOROMA - Un mese in più di canone da pagare, in un anno, per i servizi telefonici e televisivi. Adesso anche Sky cambia in questo senso i contratti in vigore: passa dal primo ottobre a una tariffazione ogni 28 giorni. E gli operatori telefonici continuano ad applicare questi rincari generalizzati nonostante Agcom, l’Autorità garante delle comunicazioni, glielo abbia vietato esplicitamente, con una delibera dello scorso marzo.
La resa dei conti è vicina, però: prima a settembre, quando Agcom si riserverà di decidere sia sul caso di Sky e sia su eventuali sanzioni, forse milionarie, a carico degli operatori telefonici inadempienti. Poi a febbraio 2018, quando è fissato l’udienza presso il Tar del Lazio a cui gli operatori si sono rivolti per provare a bloccare la delibera di Agcom di marzo.
Si è creata quindi una tipica situazione “all’italiana”. Da una parte le norme – di Agcom, cioè dell’Autorità competente in materia - dicono che no, non ci possono essere offerte basate su addebiti ogni 28 giorni su rete fissa (telefono, Adsl, fibra ottica); perché questo cambio contrattuale, applicato a pioggia su tutti gli utenti, equivale a un rincaro di circa l’8,6 per cento dei prezzi annuali (le mensilità in un anno diventano 13) e perché si rischia una minore trasparenza delle tariffe. Dall’altra, non solo gli operatori fissi hanno deciso di ignorare la delibera, ma anche adesso il fenomeno attecchisce in altri settori, come quello della tv a pagamento, come dimostra la mossa di Sky.
Il gigante televisivo in questi giorni sta avvisando della novità tutti i suoi 4,760 milioni di abbonati. E questi devono stare attenti a non farsi sfuggire la comunicazione di Sky, distratti dal clima ancora vacanziero, perché hanno fino al 30 settembre per rifiutare la modifica contrattuale chiedendo una disdetta gratuita del contratto. La legge in questi casi di “modifiche contrattuali unilaterali” (cioè imposte dagli operatori) concede infatti agli utenti solo il diritto a disdire senza spese, entro 30 giorni.
Continua qui
Nessun commento:
Posta un commento