Il processo torinese per le morti da amianto era prescritto prima ancora del rinvio a giudizio dell’imprenditore svizzero Schmideiny: lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, del verdetto di prescrizione che lo scorso 19 novembre ha tra l’altro annullato i risarcimenti alle vittime. Ad avviso della Cassazione «a far data dall’agosto dell’anno 1993» era ormai acclarato l’effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione, in quell’anno, era stata «definitivamente inibita, con comando agli Enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti». «E da tale data - prosegue il verdetto - a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (13/02/2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti» per «la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005». Secondo la Cassazione, «il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio».
«Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado», cadono «tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni», scrive la Cassazione.
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